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Soggetti obbligati all'iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali
Le imprese e gli enti che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all'Albo vengono così individuate dall'articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.):
imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
Sono previste delle procedure di iscrizione semplificata per:
imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all'articolo 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006;
imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.;
aziende pubbliche speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.
È previsto l'obbligo di iscrizione anche per le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano (articolo 194, comma 3 del D.lgs 152/2006).Non è ancora attiva, invece, l’iscrizione per le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da Parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo (articolo 212, comma 12 del D.lgs 152/2006).

Sanzioni
L’articolo 256 del D. lgs 152/2006 dispone che chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione è punito:
con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro (€ 2.600,00) a ventiseimila euro (€ 26.000,00) se si tratta di rifiuti non pericolosi;
con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro (€ 2.600,00) a ventiseimila euro (€ 26.000,00) se si tratta di rifiuti pericolosi.


Definizione di rifiuto

La normativa italiana, all’art. 183 del D.lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. definisce, riprendendo quanto indicato nella direttiva comunitaria 98/2008/CE:
rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;
La definizione di rifiuto rimane quindi fondata, come con il precedente D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi), sul concetto del “disfarsi”, che costituisce la condizione necessaria e sufficiente perché un oggetto, un bene o un materiale sia classificato come rifiuto e, successivamente, codificato sulla base del vigente elenco europeo dei rifiuti (CER).
Tale concetto è stato sancito anche dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, dove è stato specificato che "l’ambito di applicazione della nozione di rifiuto dipende dal significato del termine disfarsi" (Corte di Giustizia, sentenza 18 aprile 2002, causa C-9/00).
I rifiuti vengono classificati in base all'origine: in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, in base alle loro caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi (D.lgs 152/06 art.184 c.1).

Sono rifiuti urbani (D.Lgs. 152/06, art. 184, c. 2)
rifiuti domestici anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli del primo punto, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
rifiuti provenienti dalla pulitura delle strade;
rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

Sono rifiuti speciali (D.Lgs. 152/06, art. 184, c. 3)
Rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis;
Rifiuti da lavorazioni industriali;
Rifiuti da lavorazioni artigianali;
Rifiuti da attività commerciali;
Rifiuti da attività di servizio;
Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
Rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Sono rifiuti pericolosi (D.Lgs. 152/06, art. 184, c. 5)
quei rifiuti speciali e quei rifiuti urbani NON domestici indicati espressamente come tali con apposito asterisco nel CER.Detti rifiuti sono classificati come pericolosi fin dall’origine.
quelli la cui pericolosità dipende dalla concentrazione di sostanze pericolose e/o dalle caratteristiche intrinseche di pericolosità indicate nei relativi allegati alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.


Responsabilità della gestione dei rifiuti (art. 188 del D.Lgs.152/2006)

Produttore/detentore
Le responsabilità della gestione dei rifiuti sono a carico del detentore/produttore iniziale che provvede direttamente al loro trattamento oppure li consegna:
– ad un intermediario,
– ad un commerciante,
– ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti,
– ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti.
Il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento e quando trasferisce i rifiuti per il trattamento preliminare ad un soggetto consegnatario dell’elenco precedente, la responsabilità, di regola, comunque sussiste.

La responsabilità del produttore/detentore può essere evitata con le modalità che riportiamo di seguito
Se iscritto al Sistri:
con l’iscrizione al Sistema e con il rispetto degli obblighi relativi, egli limita le responsabilità alla propria sfera di competenza stabilita dal sistema.
Se non iscritto al Sistri:
Viene contemplato il solo caso dei soggetti che, ai sensi dell’ art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi per i quali la responsabilità è esclusa, a seguito del conferimento di rifiuti:
a) al servizio pubblico di raccolta previa convenzione;
b) a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, o alla scadenza dei 3 mesi abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario.

Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è di 6 mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.

Trasportatori
Gli enti o le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, sono sollevati dalle responsabilità quando conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della salute dell’uomo e dell’ambiente.
I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai precedenti detentori.
Restano fermi i casi di concorso di persone nel fatto illecito e quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006 sui transfrontalieri per le destinazioni verso l’estero.
È inoltre previsto che il trasportatore non sia responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI – Area movimentazione o nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico (articolo 193, comma 3).

Calcolo numero dipendenti
L’art. 188 ter comma 3 del DLgs. n. 152/2006 e smi, introdotto dall’art. 16 del DLgs. 3 dicembre 2010 n.205 stabilisce che ai fini dell’iscrizione il numero dei dipendenti è calcolato con riferimento al numero “delle persone occupate nell’unità locale dell’ente o dell’impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento, anche se temporaneamente assenti per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera.
I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.

Registro di carico e scarico (art. 190 del DLgs. n. 152/2006)
I soggetti che rimangono obbligati al registro sono :
– le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi di potabilizzazione, ecc. (art. 184 co. 3 lettere c, d, g);
– chiunque effettua a titolo professionale raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi;
– le imprese e gli enti che svolgono operazioni di preparazione per il riutilizzo, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi;
i nuovi produttori di rifiuti non pericolosi, ovvero coloro che svolgono attività di preparazione al riutilizzo, trattamento, recupero e smaltimento, dalla cui attività derivano altri rifiuti, diversamente classificati;
– gli intermediari e commercianti senza detenzione di non pericolosi;
– in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.
– gli enti e le imprese, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi se hanno fino a 10 dipendenti: * da attività di demolizione, costruzione e scavo, (art. 184, comma 3, lettera b),* da lavorazioni industriali, (art. 184, comma 3, lettera c),* da lavorazioni artigianali, (art. 184, comma 3, lettera d),* da attività commerciali, (art. 184, comma 3, lettera e),* da attività di servizio, (art. 184, comma 3, lettera f),* da attività sanitarie, (art. 184, comma 3, lettera h),* da attività agricole e agroindustriali;
– gli enti e le imprese produttori iniziali per l’attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti speciali non pericolosi.

Esoneri
Non saranno soggetti al registro di carico e scarico:
1. coloro che aderiranno obbligatoriamente o volontariamente al Sistri, dalla data di effettivo utilizzo operativo del Sistema,
2. gli enti e le imprese produttori iniziali per l’attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti speciali non pericolosi,
3. Gli imprenditori agricoli (art. 2135 del c.c.) produttori di rifiuti pericolosi,ma che adempiono all’obbligo del registro con una delle seguenti modalità:
a) con la conservazione progressiva per tre anni– del formulario di identificazione FIR – oppure della copia della Scheda Sistri Movimentazione
b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di questi rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta (articolo 183, comma 1, lettera pp).
4. I produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività agricole e agro-industriali, di demolizione e costruzione, commerciali, di servizio e sanitarie (sono le attività diverse da quelle dell’art. 184 co. 3 lettere diverse da c, d, g).
5. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o impresa, adempiono all’obbligo di tenuta del registro attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede Sistri movimentazione relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore.
6. I centri di raccolta (dell’ articolo 183, comma 1, lettera mm) sono esclusi per le operazioni di gestione limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi può essere fatta una registrazione contestuale del carico e dello scarico al momento dell’uscita dei rifiuti dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun CER.
7. Le attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (art. 266 comma 5).
8. I soggetti che svolgono attività di servizio alla persona (estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure), che producono il solo rifiuto pericoloso a rischio infettivo CER 180103 (aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono adempiere agli obblighi di registrazione con la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari (Legge 214/2011) se hanno fino a 10 dipendenti.
Se hanno invece più di 10 dipendenti sarebbero da iscrivere al Sistri, in quanto produttori iniziali di rifiuti pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali (art. 184 co. 3 lett. d del decreto 152). Comunque la casistica riguarda poche imprese e per il momento, in attesa di eventuali semplificazioni relative al Sistri richieste da CNA Nazionale, continuano a conservare in ordine cronologico i formulari.

Tenuta e compilazione dei registri
Le annotazioni di carico e scarico devono essere effettuate:
– per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro 10 giorni lavorativi dalla produzione o dallo scarico;
– per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro10 giorni lavorativi dalla presa in carico e dallo scarico dei rifiuti originati da questa attività;
– per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell’operazione di trattamento;
– per gli intermediari e i commercianti, almeno 2 giorni lavorativi prima dell’avvio dell’operazione ed entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione dell’operazione.

Modelli di registro
I registri sono preventivamente numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.
Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri si intendono correttamente adempiuti anche con l’utilizzo di carta formato A4, regolarmente numerata.
I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.I modelli del registro sono quelli contenuti nel DM 148/98:
– Modello A (per tutti i soggetti, tranne gli intermediari e commercianti senza detenzione),
– Modello B (per intermediari e commercianti senza detenzione).
Le quantità possono essere annotate in litri o in Kg.
I registri devono essere resi disponibili all’autorità di controllo.

Conservazione:
I registri, integrati con i formulari o con le schede Sistri movimentazione, devono essere conservati per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione, presso ogni impianto di produzione o, se questo risulta troppo oneroso, nel sito di produzione.
Formulario di identificazione dei rifiuti (art. 193 del DLgs. 152/2006)
Durante il trasporto effettuato da enti o imprese che non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al Sistri, i rifiuti sono accompagnati dal formulario, il cui modello e i cui contenuti sono definiti dal DM 145/98.
I formulari sono vidimati dall’Agenzia delle entrate o dalle CCIAA o dagli uffici regionali o provinciali competenti in materia di rifiuti, gratuitamente e senza alcun diritto di imposizione tributaria.
I formulari devono essere emessi da tipografie autorizzate dal Ministero delle Finanze (DM 29/11/78), la fattura d’acquisto deve essere annotata sul registro IVA acquisti, prima del loro utilizzo.

Tenuta e compilazione
Il formulario è redatto in 4 copie e deve essere tenuto come segue:
– compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti;– controfirmato dal trasportatore, che in questo modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti;
– la prima copia resta al produttore;
– delle altre 3 copie controfirmate e datate in arrivo dal destinatario:
– una resta al destinatario,
– le altre due sono acquisite dal trasportatore, che ne trasmette una al produttore.

Per i soggetti obbligati o che aderiscono volontariamente al Sistri, il formulario è sostituto dalla Scheda Sistri.


Categoria 1:
suddivisa in 6 Classi in base alla popolazione complessivamente servita
Classi:
A. superiore o uguale a 500.000 abitanti
B. inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti
C. inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti
D. inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti
E. inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti
F. inferiore a 5.000 abitanti

Categorie da 4 a 8:
suddivise in 6 Classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti gestiti
Classi :
A. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate
B. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
C. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
D. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
E. quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate
F. quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate

Categorie 9 e 10:
suddivise in 5 Classi in relazione all'importo dei lavori di bonifica cantierabili
Classi:
A. oltre € 9.000.000,00
B. fino a € 9.000.000,00
C. fino a € 2.500.000,00
D. fino a € 1.000.000,00
E. fino a € 200.000,00

Procedure di iscrizione
Procedura di iscrizione ordinaria
La procedura di iscrizione ordinaria riguarda i soggetti di cui all'articolo 212, comma 5, del D.Lgs 152/06. Si tratta di imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.La procedura prevede la presentazione della domanda d'iscrizione alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio è sita la sede legale dell'impresa (per le imprese con sede legale all'estero la domanda di iscrizione è presentata alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio è istituita la sede secondaria con rappresentanza stabile).Tali iscrizioni devono essere rinnovate ogni cinque anni ai sensi dell'art. 212, comma 6 del D.Lgs 152/06.

Procedura di iscrizione semplificata
L'articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, non prevede più la specifica procedura d'iscrizione per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti avviati alle operazioni di recupero svolte ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06.Come è noto, tale procedura era stata inquadrata nelle categorie 2 e 3 dal D.M. 406/98. Considerato che le disposizioni relative all'istituzione delle categorie 2 e 3 e alla relativa procedura d’iscrizione di cui agli articoli 8, 9 e 13, del D.M. 406/98, non sono compatibili con le nuove previsioni legislative, non è più possibile presentare domanda di iscrizione o di rinnovo dell'iscrizione.Sono fatte salve le iscrizioni in essere fino a scadenza e le eventuali successive variazioni.Pertanto, in sede di domanda o di rinnovo dell'iscrizione, le imprese o gli enti dovranno iscriversi nella categoria 4 o 5 per i rifiuti speciali individuati, rispettivamente, dal D.M. 5 febbraio 1998 e dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161 e nella categoria 1 per il trasporto dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e individuati con i codici del capitolo 20 01 e del capitolo 15 dal D.M. 5 febbraio 1998.

Altre procedure di iscrizione
Le altre procedure di iscrizione previste dal decreto legislativo 152/2006 (così come modificato dal d. lgs 4/2008 e dal d. lgs 205/2010) sono previste per:Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti (art. 212, comma 8).Ai fini dell'iscrizione non devono essere prestate delle garanzie finanziarie.Aziende speciali, consorzi e società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267: l'iscrizione all'Albo è effettuata mediante apposita comunicazione del Comune o del Consorzio di Comuni alla Sezione territorialmente competente.Centri di raccolta: l'iscrizione per la gestione dei centri di raccolta costituisce una della fasi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.Le imprese devono soddisfare i requisiti già fissati per l'iscrizione nella categoria 1 nonché quelli definiti con la Delibera del comitato n. 2 del 20 luglio 2009.Ai fini dell'iscrizione l'impresa deve presentare una domanda alla competente Sezione regionale o provinciale utilizzando il modello predisposto dal Comitato Nazionale.Imprese con sede legale all'estero e con sede secondaria di rappresentanza stabile nel territorio italiano che effettuano o intendono effettuare trasporti di rifiuti esclusivamente transfrontalieri nel territorio italiano. Ai fini dell'iscrizione non devono essere prestate delle garanzie finanziarie. (articolo 194, comma 3 D.lgs 152/2006 come modificato dall'articolo 17 del D.lgs 205/2010).Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 ha introdotto modalità di iscrizione semplificate per i soggetti che effettuano attività di gestione dei RAEE.Riguarda i:distributori di AEE domestici e professionali per le attività di raggruppamento trasporto dei RAEE domestici e professionali;trasportatori di RAEE che agiscono in nome dei distributori di AEE domestici e professionali;installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE per le attività di raggruppamento de trasporto dei RAEE domestici e professionali.

PER TUTTE LE CATEGORIE (da versare alla CCIAA)
Domanda di iscrizione
società: Euro 120,00
ditte individuali: Euro 23,00
Tasse di concessione governative Euro 168,00

PER ALCUNE CATEGORIE (da versare alla CCIAA)
Gestione rifiuti urbani Cat. 1 semplificata
Le imprese iscritte devono versare ogni anno, entro il 30 aprile, il diritto di iscrizione annuale nella seguente misura:
classe a Euro 1.800,00
classe b Euro 1.300,00
classe c Euro 1.000,00
classe d Euro 750,00
classe e Euro 350,00
classe f Euro 150,00

Trasportatori di rifiuti in conto proprio Cat.2 bis
Le imprese iscritte devono versare ogni anno, entro il 30 aprile, il diritto di iscrizione annuale.Euro 50,00

Trasporti Transfrontalieri nel territorio italiano Cat.6
Le imprese iscritte devono versare ogni anno, entro il 30 aprile, il diritto di iscrizione annuale nella seguente misura:
classe a Euro 1.800,00
classe b Euro 1.300,00
classe c Euro 1.000,00
classe d Euro 750,00
classe e Euro 350,00
classe f Euro 150,00

Commercio e intermediazione dei rifiuti Cat.8
Le imprese iscritte devono versare ogni anno, entro il 30 aprile, il diritto di iscrizione annuale nella seguente misura:
classe a: Euro 1.800,00
classe b: Euro 1.300,00
classe c: Euro 1.000,00
classe d: Euro 750,00
classe e: Euro 350,00
classe f: Euro 150,00

Attività di bonifica di siti Cat.9
Le imprese iscritte devono versare ogni anno, entro il 30 aprile, il diritto di iscrizione annuale nella seguente misura:
classe a Euro 3.100,00
classe b Euro 2.050,00
classe c Euro 1.300,00
classe d Euro 650,00
classe e Euro 300,00

Attività di bonifica dei beni contenenti amianto Cat.10
Le imprese iscritte devono versare ogni anno, entro il 30 aprile, il diritto di iscrizione annuale nella seguente misura:
classe a Euro 3.100,00
classe b Euro 2.050,00
classe c Euro 1.300,00
classe d Euro 650,00
classe e Euro 300,00

SCADENZE ANNUALI
Ogni 30 APRILE scade il termine per la presentazione del M.U.D. Modello Unico di Dichiarazione Ambientale relativo alla gestione dei rifiuti avvenuta nell'anno precedente;

Chi sono i soggetti obbligati?
-imprese/enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
-imprese/enti CON PIU' DI 10 DIPENDENTI produttori iniziali di rifiuti NON PERICOLOSI derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento rifiuti, nonchè di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattametni delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi
-chiunque effettua, a titolo professionale, attività di raccolta e trasporto rifiuti
-commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione
-chi svolge operazioni di recupero e smaltimento rifiuti-imprenditori agricoli produttori di rifiuti pericolosi con volume d'affari annuo superiore a € 8.000,00.
-enti e professionisti, organizzati come impresa (per esempio cliniche, poliambulatori, ecc.) che erogano prestazioni sanitarie con relativa produzione di rifiuti pericolosi-consorzi constituiti con finalità di recupero di particolari tipologie di rifiuti
-comuni o loro consorzi o Comunità montane o Aziende speciali, per la raccolta e gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la gestione dei rifiuti speciali-gestori del servizio pubblico per i rifiuti pericolosi conferiti da produttori di base ad apposita convenzione.

Come presentare la domanda?
i soggetti che producono NON più di 7 rifiuti e utilizzano NON più di 3 trasportatori e 3 destinatari possono presentare il modello su supporto cartaceo secondo l'allegato 2 del DPCM in caso contrario la comunicazione deve essere fatta solo per via telematica

Il Responsabile Tecnico della Gestione dei Rifiuti: requisiti e compiti
 
Il Responsabile Tecnico della Gestione dei Rifiuti (spesso abbreviato in “RT” o “RTGR”) è una figura prevista dalla normativa italiana in materia di gestione dei rifiuti, incaricata di garantire che un’impresa svolga tutte le attività legate a raccolta, trasporto, intermediazione o bonifica dei rifiuti in modo conforme alle leggi vigenti.
 
In pratica, il responsabile tecnico gestisce e coordina l’organizzazione aziendale per la gestione dei rifiuti e vigila affinché siano rispettati tutti gli obblighi normativi, ambientali e di sicurezza.
 
L’incarico può essere svolto da:
 
     
  • il      legale rappresentante o titolare dell’impresa,
  •  
  • un      dipendente interno,
  •  
  • oppure      un soggetto esterno (ad esempio un consulente qualificato).
 
La figura del responsabile tecnico è disciplinata dal Decreto Ministeriale 120/2014, che istituisce l’Albo Nazionale Gestori Ambientali e definisce gli obblighi per le imprese che vogliono iscriversi ad esso.
 
Per ricoprire questo ruolo, il soggetto deve dimostrare idonei requisiti tecnico-professionali: titolo di studio, esperienza nel settore e competenze specifiche. L’idoneità viene verificata tramite un esame iniziale e deve essere periodicamente rinnovata (solitamente ogni cinque anni).
 
In alcuni casi – ad esempio quando il legale rappresentante svolge stabilmente la funzione da molto tempo – può essere previsto un esonero dalle verifiche, sebbene con condizioni specifiche.
 
 
Quando è obbligatorio nominare un responsabile tecnico
 
La nomina del responsabile tecnico è obbligatoria per tutte le imprese e gli enti che devono iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e deve essere effettiva e documentata
 
In particolare, le categorie per le quali l’obbligo di RT si applica includono (tra le altre):
 
     
  • Raccolta      e trasporto di rifiuti urbani (categoria 1)
  •  
  • Raccolta      e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4)
  •  
  • Raccolta      e trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5)
  •  
  • Intermediazione      e commercio di rifiuti senza detenzione (categoria 8)
  •  
  • Bonifica      di siti contaminati (categoria 9)
  •  
  • Bonifica      di beni contenenti amianto (categoria 10)
 
Senza la designazione di un responsabile tecnico idoneo, l’impresa non può ottenere — o mantenere — l’iscrizione all’albo, e di conseguenza non può legittimamente operare nelle attività previste.
 
 
Quali sono i compiti del responsabile tecnico
 
Le principali responsabilità del responsabile tecnico comprendono:
 
     
  • Coordinare      l’attività degli addetti coinvolti nella gestione dei rifiuti.
  •  
  • Definire      e attuare procedure operative, anche in caso di emergenze o incidenti, per      garantire la sicurezza e la conformità normativa.
  •  
  • Verificare      che i mezzi, le attrezzature e i veicoli utilizzati per trasporto o      smaltimento siano idonei e conformi alle prescrizioni.
  •  
  • Mantenere      aggiornata la documentazione obbligatoria (registri carico/scarico,      formulari, autorizzazioni, certificazioni, ecc.).
  •  
  • Vigilare      sul rispetto delle normative ambientali e sanitarie, e garantire che      l’impresa operi sempre in regola.
 
In sostanza, il responsabile tecnico non è un mero “nome su un documento”: la legge attribuisce a questa figura una vera e propria «posizione di garanzia» — con responsabilità anche penali — per il corretto svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti.
 
 
Ci sono poi compiti specifici per trasporto/raccolta rifiuti per le categorie 1,4,5,6
 
Se quindi l’impresa è iscritta nelle categorie che prevedono raccolta/trasporto (urbani, speciali non pericolosi, speciali pericolosi, trasporti transfrontalieri), il Responsabile Tecnico deve inoltre:
 
     
  • Redigere      e sottoscrivere l’attestazione di idoneità tecnica dei mezzi di trasporto,      in relazione al tipo di rifiuti da trasportare.
  •  
  • Verificare      la permanenza nel tempo delle caratteristiche di idoneità dei mezzi:      controllo che i mezzi mantengano le condizioni stabilite nell’attestazione      e che restino conformi alle prescrizioni di trasporto per le diverse      tipologie di rifiuti.
  •  
  • Definire      e attuare procedure operative di trasporto, che comprendano:
  •  
        
    • Controllo       che il codice EER del rifiuto da trasportare sia compreso tra quelli       autorizzati nell’iscrizione all’Albo.
    •   
    • Verifica,       prima del carico da parte dei conducenti, che i rifiuti corrispondano       (anche solo mediante esame visivo) a quanto dichiarato dal       produttore/detentore.
    •   
    • Corretta       esecuzione delle operazioni di carico, scarico e trasbordo (se       previsti), in modo da garantire la sicurezza del carico e il rispetto       delle modalità richieste.
    •  
     
  • Coordinare      gli autisti/conducenti: nel caso di difformità del carico,      dell’imballaggio, della documentazione o di problemi durante il trasporto      (ad es. incidenti, fuoriuscite, emergenze), definire e attuare le      opportune procedure di intervento.
  •  
  • Assicurare      la documentazione corretta: che a bordo dei mezzi siano presenti tutti      i formulari/registri obbligatori (come il formulario di identificazione      dei rifiuti — FIR — e ogni altra documentazione richiesta per trasporto di      rifiuti, specie se pericolosi o transfrontalieri).
 
 
Infine, per la categoria 1 - gestione centri di raccolta (oltre al trasporto) deve garantire che i centri di raccolta siano allestiti e gestiti in conformità normativa e assicurare la formazione e l’addestramento del personale addetto ai centri di raccolta.
 
 
Come diventare Responsabile Tecnico della Gestione dei Rifiuti
 
I requisiti professionali sono individuati dall’allegato A della Delibera dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali nr 6 del 30 maggio 2017.
 
 
     
  • Titolo      di studio richiesto:
  •  
        
    • Diploma       tecnico o laurea (in ingegneria, chimica, scienze ambientali o similari)
    •   
    • In       alcuni casi, esperienza professionale specifica può sostituire il titolo       di studio.
    •  
     
  • Esperienza      nel settore:
  •  
        
    • Almeno       2-3 anni di esperienza documentata nella gestione, raccolta, trasporto o       smaltimento dei rifiuti.
    •  
     
  • Competenze      tecniche:
  •  
        
    • Conoscenza       delle normative ambientali e dei requisiti dell’Albo Nazionale Gestori       Ambientali
    •   
    • Capacità       di gestire procedure operative e sicurezza sul lavoro
    •  
     
  • Idoneità      professionale:
  •  
        
    • Superamento       dell’esame di idoneità presso la Camera di Commercio o l’ente competente
    •  
 
 
Scadenze e rinnovi:
 
     
  • Idoneità:      verificata tramite esame iniziale (validità iniziale)
  •  
  • Rinnovo:      solitamente ogni 5 anni, previa verifica dell’aggiornamento professionale.
  •  
  • Aggiornamento      continuo: corsi obbligatori su normativa ambientale e sicurezza      (verificare regolamento locale).


Albo Nazionale Gestori Ambientali: riforma del ruolo di responsabile tecnico
La Delibera n. 6/2025 riforma organicamente il ruolo del Responsabile Tecnico dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (RT), aggiornando requisiti e verifiche di idoneità, semplificando procedure e pubblicando il calendario delle verifiche 2026.
La delibera n. 6 del 2025 costituisce una riforma della materia del responsabile tecnico (RT) con importanti novità riguardo ai requisiti e alle verifiche di idoneità. Abrogando 7 precedenti delibere sulla materia, la riforma ha l’obiettivo di introdurre nuovi elementi di semplificazione, razionalizzando anche le modalità di svolgimento delle verifiche di idoneità.

Con riferimento ai requisiti, dal 2 gennaio 2026 i legali rappresentanti delle imprese iscritte all’Albo con tre anni di esperienza continuativa nel ruolo, per ottenere l'incarico di RT unicamente nella propria impresa, dovranno dimostrare di essere in possesso del Diploma di scuola superiore di secondo grado, lo stesso titolo di studio richiesto oggi per l’ammissione alle verifiche di idoneità. La delibera non avrà valore retroattivo: pertanto, tutte le istanze di nomina di RT presentate da legali rappresentanti d’imprese dispensati dalle verifiche di idoneità, fino al 1° gennaio 2026 verranno gestite con le regole ad oggi vigenti.

La verifica di aggiornamento sarà costituita da un unico MODULO (“specialistico”) integrato con alcuni quiz del modulo generale (ex “obbligatorio”). Una ulteriore agevolazione introdotta è costituita dalla possibilità di svolgere la verifica di aggiornamento nei 12 mesi successivi alla scadenza del quinquennio.


RENTRI: dal 15 dicembre via al terzo e ultimo scaglione
Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 si apre ufficialmente il terzo e ultimo scaglione di iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), la piattaforma digitale istituita dal Ministero dell’Ambiente per la gestione telematica dei registri di carico e scarico e dei formulari relativi ai rifiuti prodotti, trasportati o ricevuti.
Chi rientra nel terzo scaglione?
Il terzo scaglione riguarda principalmente:
  • Imprese     ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi con fino a 10 dipendenti.
  • Produttori     di rifiuti pericolosi non strutturati in enti o imprese, ossia operatori     economici di piccole dimensioni come liberi professionisti, artigiani o     piccole attività che non rientrano in classificazioni aziendali più     complesse.
Questi soggetti, fino a oggi non tenuti all’iscrizione nei precedenti scaglioni, sono ora obbligati ad adeguarsi alle regole della tracciabilità digitale dei rifiuti.


Obblighi e adempimenti del RENTRI
L’iscrizione al RENTRI è un adempimento obbligatorio per i soggetti interessati e va effettuata entro il 13 febbraio 2026.
Una volta iscritti, i produttori dovranno:
  • Utilizzare     i registri di carico e scarico in formato digitale, abbandonando     definitivamente i supporti cartacei.
  • A     partire dal 13 febbraio 2026, emettere i Formulari di     Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato digitale (xFIR) per     tutte le movimentazioni dei rifiuti pericolosi, con trasmissione dei dati     al portale RENTRI.
Il passaggio alla completa digitalizzazione dei documenti rappresenta una tappa fondamentale del processo di modernizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti.
Come iscriversi al RENTRI
L’iscrizione si effettua esclusivamente online attraverso il portale web del RENTRI. Per completare la procedura è necessario accedere con:
  • SPID
  • Carta     di Identità Elettronica (CIE)
  • Carta     Nazionale dei Servizi (CNS)
Vanno inoltre versati:
  • Diritti     di segreteria (di norma circa 10 €).
  • Contributo     annuale, il cui importo può variare in base alla tipologia del produttore     e del numero di unità locali.
Sul sito del RENTRI è stato pubblicato materiale informativo destinato ai produttori che rientrano nel terzo scaglione. Il documento affronta:
  • I soggetti     obbligati all’iscrizione;
  • La procedura     di iscrizione passo passo;
  • Le risposte     ai principali quesiti operativi raccolti dal servizio di assistenza.
Il completamento del processo di iscrizione per tutti i soggetti produttori di rifiuti pericolosi rappresenta un punto di svolta per il sistema ambientale italiano. Il RENTRI sostituisce progressivamente tutti i registri e i formulari cartacei con una piattaforma digitale unica, migliorando:
  • la trasparenza delle     informazioni;
  • la tracciabilità dei     flussi di rifiuti;
  • la sicurezza     ambientale e delle operazioni di smaltimento.
Inoltre, la digitalizzazione semplifica la gestione dei documenti e riduce gli errori operativi, con vantaggi sia per le autorità di controllo sia per gli operatori economici stessi.




Legge 147/2025: rafforzato il sistema sanzionatorio in materia di rifiuti
 
La Legge 147/2025, di conversione del DL 116/2025 “Terra dei Fuochi”, introduce nuovi reati e aggravanti in materia di gestione dei rifiuti, inasprisce le pene, amplia la responsabilità degli enti e rafforza gli strumenti di prevenzione e confisca.
 
La Legge 3 ottobre 2025, n. 147, che ha convertito con modifiche il Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116 — comunemente conosciuto come “DL Terra dei Fuochi” — consolida e amplia il sistema sanzionatorio relativo alla gestione dei rifiuti, introducendo nuove figure di reato, aggravanti specifiche e casi di confisca obbligatoria espressamente previsti. Le modifiche più rilevanti riguardano il Decreto Legislativo 152/2006 (Testo Unico Ambientale), il Codice Penale, il Codice di Procedura Penale e il Decreto Legislativo 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti. La norma è entrata in vigore l’8 ottobre 2025, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 233 del 7 ottobre 2025.
 
 
Il provvedimento conferma la struttura sanzionatoria introdotta dal decreto originario e la integra con ulteriori misure repressive e correttive. Per quanto riguarda l’abbandono di rifiuti, viene mantenuto l’articolo 255 del Testo Unico Ambientale, che disciplina la contravvenzione per l’abbandono di rifiuti non pericolosi con una sanzione pecuniaria compresa tra 1.500 e 18.000 euro. Se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, la sospensione della patente è portata da quattro a sei mesi, rispetto ai quattro previsti in precedenza. È confermato inoltre il comma 1.1, che punisce i titolari d’impresa o i responsabili di enti che abbandonano rifiuti con l’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da 3.000 a 27.000 euro.
 
 
In sede di conversione è stato inserito un nuovo punto, il comma 1.2, che punisce l’abbandono di rifiuti urbani nei pressi dei cassonetti stradali, in violazione delle regole comunali, con una sanzione da 1.000 a 3.000 euro e, in caso di uso del veicolo, con il fermo amministrativo di un mese. Restano in vigore anche le disposizioni già introdotte per l’abbandono di piccolissimi rifiuti (come mozziconi e gomme da masticare), punito con una sanzione da 80 a 320 euro, e per l’accertamento tramite sistemi di videosorveglianza.

Due nuove fattispecie delittuose, introdotte dal decreto e confermate dalla legge di conversione, ampliano il quadro repressivo: l’articolo 255-bis, che punisce l’abbandono di rifiuti non pericolosi in particolari circostanze con la reclusione da sei mesi a cinque anni, e pene più severe per i titolari d’impresa o di enti; e l’articolo 255-ter, che sanziona l’abbandono di rifiuti pericolosi con la reclusione da uno a cinque anni, aumentata nei casi aggravati o se il responsabile è un soggetto economico.
 
L’articolo 256 del Testo Unico Ambientale, relativo alla gestione non autorizzata di rifiuti, è stato rimodulato. Le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione svolte senza le necessarie autorizzazioni comportano l’arresto da tre a dodici mesi o un’ammenda da 2.600 a 26.000 euro, mentre se i rifiuti sono pericolosi la pena è la reclusione da uno a cinque anni. Sono previste pene più alte in presenza di pericolo per la salute o per l’ambiente, nonché in caso di condotte commesse in aree contaminate. Se l’infrazione è commessa con veicolo, è disposta la sospensione della patente da tre a nove mesi e la confisca del mezzo, salvo appartenga a un terzo estraneo al reato. In caso di discarica non autorizzata, la reclusione va da uno a cinque anni, con aggravanti se vi sono rifiuti pericolosi e confisca obbligatoria dell’area, fermo restando l’obbligo di bonifica. Sono inoltre previste sanzioni specifiche per l’inosservanza di prescrizioni autorizzative e per la miscelazione illecita di rifiuti pericolosi.
 
L’articolo 258 introduce un incremento delle sanzioni per le irregolarità nella tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione, che variano da 4.000 a 20.000 euro, e prevede anche la sospensione della patente e dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. Il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario comporta la reclusione da uno a tre anni e la confisca del mezzo in caso di condanna o patteggiamento.
 
Rilevante è anche la modifica dell’articolo 259, che cambia titolo e diventa “Spedizione illegale di rifiuti”. Tale condotta è ora configurata come delitto, punito con la reclusione da uno a cinque anni, aumentata se riguarda rifiuti pericolosi. Sono stati introdotti gli articoli 259-bis, che prevede un’aggravante se il reato è commesso nell’ambito di un’attività d’impresa, e 259-ter, che disciplina le ipotesi colpose con pene ridotte.
 
In materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la legge modifica il Decreto Legislativo 49/2014, introducendo sanzioni amministrative da 2.000 a 10.000 euro per mancata comunicazione o violazione degli obblighi informativi verso il Centro di coordinamento. È inoltre prevista la possibilità per i distributori di ritirare gratuitamente a domicilio i RAEE domestici anche senza un nuovo acquisto.
 
Sul piano penale, la Legge 147/2025 inasprisce la risposta punitiva ai reati ambientali. All’articolo 131-bis del Codice Penale viene inserito un nuovo punto che esclude la possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati ambientali più gravi previsti dal Testo Unico Ambientale. L’articolo 452-sexies è modificato aumentando le pene nei casi di pericolo per la salute pubblica o per la vita, mentre l’articolo 452-quaterdecies prevede un aggravamento della pena fino alla metà nelle medesime circostanze.
 
Infine, la legge di conversione interviene sul Decreto Legislativo 231/2001, ampliando il catalogo dei reati ambientali che comportano la responsabilità amministrativa degli enti. Tra i reati-presupposto figurano ora anche l’abbandono di rifiuti non pericolosi e pericolosi e la combustione illecita. Le imprese che traggono vantaggio da tali condotte rischiano sanzioni pecuniarie elevate e, nei casi più gravi, la sospensione dell’attività o la revoca delle autorizzazioni ambientali. Contestualmente vengono aumentati gli importi delle sanzioni economiche e ridefinite le misure interdittive, con l’obiettivo di rendere più incisiva la repressione dei reati contro l’ambiente e la salute collettiva.


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